TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE LE DECISIONE NEI CONFRONTI FC MARSALA

 

La Società A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA


Con nota n. 1293/738 pfi22-23/PM/rn del 13 luglio 2023 la Procura Federale Interregionale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) il sig. Vincenzo Eugenio Guido Domingo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Marsala:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Marsala, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Ivan Paladino di partecipare nelle file delle squadre schierate dalla società A.S.D. Football Club Marsala alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Promozione, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di sei giornate irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 123 del 18.10.2022 del Comitato Regionale Sicilia, avendo scontato quattro giornate di squalifica nelle file della società A.S.D. Football Club Marsala ed una giornata di squalifica nelle file della società A.S.D. Petrosino 1969 prima del suo tesseramento in data 22.12.2022 nuovamente per la società A.S.D. Football Club Marsala: A.S.D. Partinicaudace – A.S.D. Football Club Marsala del 14.1.2023, A.S.D. Football Club Marsala – A.S.D. Città di Carini del 22.1.2023 ed A.S.D. Petrosino 1969 – A.S.D. Football Club Marsala del 29.1.2023;

2) il sig. Diego Renda, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Football Club Marsala:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Football Club Marsala consegnata all’arbitro in occasione delle gare A.S.D. Partinicaudace – A.S.D. Football Club  Marsala del 14.1.2023 ed A.S.D. Football Club Marsala – A.S.D. Città di Carini del 22.1.2023, entrambe valevoli per il campionato di Promozione, nella quali è inserito il nominativo del sig. Ivan Paladino, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; il sig. Ivan Palladino, infatti, doveva scontare la squalifica di sei giornate irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 123 del 18.10.2022, avendo scontato quattro giornate di squalifica nelle file della società A.S.D. Football Club Marsala ed una giornata di squalifica nelle file della società A.S.D. Petrosino 1969 prima del suo tesseramento, in data 22.12.2022, nuovamente per la società A.S.D. Football Club Marsala;

3) il sig. Ivan Paladino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Marsala:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere  lo stesso partecipato, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Club Marsala, alle gare A.S.D. Partinicaudace – A.S.D. Football Club Marsala del 14.1.2023, A.S.D. Football Club Marsala – A.S.D. Città di Carini del 22.1.2023 ed A.S.D. Petrosino 1969 – A.S.D. Football Club Marsala del 29.1.2023, tutte valevoli per il campionato di Promozione, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di sei giornate irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 123 del 18.10.2022, avendo scontato quattro giornate di squalifica nelle file della società A.S.D. Football Club Marsala ed una giornata di squalifica nelle file della società A.S.D. Petrosino 1969 prima del suo tesseramento in data 22.12.2022 nuovamente per la società A.S.D. Football Club Marsala;

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 20.4.2023 e del 26.4.2023, all’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

4) il sig. Giuseppe Occhipinti, all’epoca dei fatti dirigente tesserato con la società A.S.D. Football    Club Marsala:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 20.4.2023 e del 26.4.2023, all’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

6) la società A.S.D. Football Club Marsala, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva:
- per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Eugenio Guido Domingo, Diego Renda, Ivan Paladino e Giuseppe Occhipinti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

-       a carico del sig. Diego Renda mesi quattro di inibizione (riferito a due gare);

-       a carico del sig. Ivan Paladino squalifica per otto gare (5 gare in relazione in relazione alle tre gare giocate e 3 gare per mancata comparizione);

-       a carico del sig. Giuseppe Occhipinti mesi due di inibizione per mancata comparizione;

-       a carico della sig.ra Filomena Sicilia mesi due di inibizione per mancata comparizione;

a carico della Soc. A.S.D. F.C. Marsala ammenda di € 700,00 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024 (€ 400 in
 

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