TERZA CATEGORIA GIRONE A TRAPANI LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO ASD TRASMAZZARO -DON BOSCO PARTINICO

 

TERZA CATEGORIA GIRONE A TRAPANI SABATO SCORSA SI E GIOCATA LA GARA TRA ASD TRASMAZZARO -DON BOSCO PARTINICO FINITA 5-4 FINITA ANCHE CON DIVERSI POLEMICHE IN CAMPO  ECCO ALCUNE FOTO 

ECCO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO 

SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00D. B.PARTINICO
Visti gli Atti Ufficiali, da cui risulta che al 53' del 2 Tempo (Il Direttore di Gara aveva segnalato in totale 8
minuti di recupero), un calciatore della Società ospitante, effettuava un tiro in porta da lontano. Il pallone
batteva a terra ed a causa del forte vento entrava in rete, nonostante il tentativo di parata del portiere.
L'arbitro, trovandosi in posizione idonea, convalidava la rete. A questo punto, iniziava immediatamente una
protesta della squadra ospite. Il Direttore di Gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della Società A.S.D.
D.B. Partinico. Soprattutto il capitano, Tocco Giuseppe, riconosciuto dal Direttore di Gara, protestava ed
urlava il proprio disappunto. Contemporaneamente anche i calciatori e Dirigenti seduti in panchina entravano
nel terreno di gioco e in particolare il calciatore Avvento Paolo, inizialmente spingeva con forza l'Arbitro e si
metteva testa contro testa, offendendolo e minacciandolo di morte.
Poi con disprezzo gli afferrava la testa e lo colpiva alla fronte, causandogli un forte dolore.
Comunicato Ufficiale n. 42 del 14/03/2024
Delegazione Provinciale di Trapani 30 di 45
Il Direttore di Gara in uno stato confusionale e cercando di riprendere la situazione, gli comminava
l'espulsione e decretava la fine della gara, cercando di rientrare negli spogliatoi. Invece il Dirigente Vinci
Vincenzo della stessa Società ospite, avvicinandosi con toni minacciosi, anche lui affrontava l'Arbitro
mettendosi testa contro testa. Alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso Dirigente gli sferrava
una testata che "miracolosamente" l'Ufficiale di Gara schivava, altrimenti avrebbe avuto conseguente molto
più gravi. L'Arbitro in quella situazione di alta tensione e da solo, ha iniziato ad indietreggiare ed allontanarsi
di corsa, ma veniva inseguito dalle stesse persone che lo avevano colpito o tentato di farlo e da altri
calciatori non riconosciuti che urlavano, offendevano e minacciavano.
Solo a quel punto altri calciatori della Società ospitante Trasmazzaro, intervenivano a protezione del
Direttore di Gara, allontanando gli aggressori e scortando l'Arbitro negli spogliatoi.
Dopo alcuni minuti, dentro lo stesso spogliatoio e con la presenza dell'Osservatore Arbitrale, nuovamente si
ripresentavano il calciatore Avvento Paolo e il Dirigente Vinci Vincenzo, che inizialmente tentavano di
scusarsi, ma subito dopo riprendevano ad urlare e protestare, minacciando pesantemente l'Arbitro. Si
inframmettevano sia l'Osservatore che alcuni calciatori della Società Trasmazzaro che con fatica li
allontanavano, ristabilendo una calma relativa e dopo la consegna del rapportino di Gara e dei documenti
alle Società da parte del Direttore di gara, faceva definitivamente ritorno a casa.
P.Q.M.
Si conferma il risultato maturato in campo A.S.D. Trasmazzaro - A.S.D.D.B. Partinico di 5 a 4; Visto l'Articolo
35 commi 1, 2 e 7 del C.G.S., si delibera inoltre di sanzionare per i fatti riportati, al calciatore Avvento Paolo
della Società D.B. Partinico per il comportamento violento che si è concretizzato con una azione impetuosa
ed incontrollata, connotata con l'aggressione al Direttore di Gara, con la squalifica fino al 09/03/2027; Al
Dirigente Vinci Vincenzo della Società D.B. Partinico, per comportamento violento concretizzato con una
azione impetuosa ed incontrollata, solo fortunatamente non portata a termine, con la squalifica fino al
09/03/2026; Al Calciatore Tocco Giuseppe, capitano della Società D.B. Partinico per proteste, offese e
minacce, 3 giornate di squalifica; Alla Società D.B. Partinico per responsabilità oggettiva dei fatti accaduti, la
sanzione di Euro 200,00; - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di
un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal
C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la
definizione della concorde giurisprudenza federale e prevista dalla modifica dell'Articolo 35 del Codice di
Giustizia Sportiva, verso quei calciatori e Dirigenti che compiono atti intenzionalmente diretti a produrre
lesioni personali, concretizzate da azioni impetuose ed incontrollate e connotate da volontarietà aggressiva.
Come precisato dal comma 7 dello stesso Art.
35, le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini delle misure amministrative a carico della Società per
prevenire e contrastate tali episodi.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TOCCO GIUSEPPE (D.B.PARTINICO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 9/3/2027
AVVENTO PAOLO (D.B.PARTINICO) 

DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/3/2026
VINCI VINCENZO (D.B.PARTINICO)











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